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STATUTO
Quello che segue è il testo integrale dello Statuto dell'Associazione Progetto Cernobyl.
Puoi leggere il testo semplicemente scegliendo, qui sotto, l'articolo di tuo interesse.
In questo modo potrai conoscere la nostra Associazione e condividere i nostri valori ed obiettivi.
Buona lettura!
ARTICOLO 1
E’ costituita l’associazione di volontariato denominata: ”ASSOCIAZIONE
PROGETTO CERNOBYL” che assume la forma giuridica di associazione Onlus
ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.
ARTICOLO 2
L’Associazione ha sede in Via Longhena , 10 – 35031 Abano Terme.
ARTICOLO 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 4
L’Associazione, aconfessionale ed apartitica, è una libera Associazione
senza fini di lucro aperta alla più ampia partecipazione. Opera nella
logica della cooperazione internazionale per aiutare i bambini colpiti
dal disastro provocato dall’ esplosione del Centro Nucleare di
Chernobyl, e tutti i bambini bisognosi, siano essi di nazionalità
italiana siano essi di tutte le nazionalità nella logica del principio
di uguaglianza e tolleranza verso la fascia debole e non protetta delle
popolazione infantile, secondo i principi dettati dallo Statuto.
Si fonda sul principio dell’autogestione anche economica, sull’autonomia e la responsabilità delle proprie iniziative.
Non ha connotazione partitica e rispetta il pluralismo democratico di
tutte le opinioni, così come sancito dalla Costituzione Repubblicana.
La specifica finalità dell’organizzazione di volontariato è quella di
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con
l’obiettivo di:
A) Valorizzazione e assistenza della persona:
1) Assistenza per la salvaguardia e la tutela dei bambini di Chernobyl
e di tutti i bambini bisognosi, siano essi di nazionalità italiana
siano essi di tutte le nazionalità
2) Educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale dei bambini
degli orfanotrofi della Bielorussia e Ucraina e di tutti i bambini
bisognosi, siano essi di nazionalità italiana siano essi di tutte le
nazionalità, sia in Italia che in loco
3) Valorizzazione dei bambini attraverso l’inserimento nella famiglia
come nucleo fondamentale della società, sia in Italia che in loco
B) Obiettivo socio sanitario:
1) interventi di attività sanitaria di prevenzione ai soggetti sia nel
periodo di accoglienza sia durante l’anno presso gli orfanotrofi di
Bielorussia e Ucraina e di tutti i bambini bisognosi, siano essi di
nazionalità italiana siano essi di tutte le nazionalità.
C) Tutela dell’ambiente
In termini di interventi igienico sanitari sulle strutture ospitanti i
bambini (ristrutturazione/ igienizzazione degli ambienti e arredo degli
stessi)
D) Obiettivo di soccorso e protezione civile:
Attività di pronto intervento: tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di impegno e protezione civile.
Nell’ambito dell’Associazione non potranno essere svolte attività in
contrasto con gli interessi dell’Associazione medesima né dai
Consiglieri né dai Soci.
Tutte le iniziative proposte dai Soci, dovranno essere sottoposte all’ approvazione del Direttivo.
ARTICOLO 5
I Soci devono essere maggiorenni. Chi volesse associarsi è tenuto al
pagamento della quota sociale ed all’ osservanza del presente Statuto.
ARTICOLO 6
L’anno sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria deve avvenire entro gli ultimi
tre mesi dell’anno sociale, convocata dal Consiglio Direttivo per il
rendiconto delle attività svolte e per le elezioni del Consiglio
Direttivo, secondo le norme statutarie e di legge in vigore.
ARTICOLO 7
Il patrimonio è costituito:
a) dalle quote di adesione stabilite a carico dei soci;
b) da contributi, lasciti, donazioni che da qualsiasi ente o privato
possano ad essa pervenire e regolarmente accettati dall’Associazione;
c) da materiale, attrezzi, indumenti;
d) dagli eventuali avanzi del bilancio accantonati a fondo riserva;
e) da tutti gli altri beni mobili ed immobili, appartenenti all’Associazione stessa.
I singoli associati non potranno pretendere la quota né la divisione
del fondo comune in caso di recesso, e ciò a norma dell’art. 37 del C.C.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà
devoluto, su delibera dell’Assemblea, a destinazioni che si ispirino
agli scopi dell’Associazione.
La quote minima di adesione è fissata all’inizio di ogni anno sociale.
Il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro il primo
trimestre di ogni anno; trascorso tale termine il Socio moroso può
essere reintegrato col successivo pagamento.
ARTICOLO 8
Per essere ammessi all’Associazione é necessario presentare domanda
scritta al Consiglio Direttivo, su apposito modulo predisposto:
all’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il
nuovo Socio deve versare la quota all’atto dell’iscrizione.
ARTICOLO 9
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite.
ARTICOLO 10
L’Assemblea dei Soci può essere ORDINARIA o STRAORDINARIA. ORDINARIA: viene convocata:
- ogni anno entro il 31 dicembre per la presentazione del programma annuale e del bilancio preventivo.
STRAORDINARIA: viene convocata :
- nel caso il Consiglio direttivo la ritenga opportuna per delibere straordinarie;
- qualora la convocazione venga richiesta al Consiglio Direttivo da
almeno 1/4 dei soci aventi diritto e convocata entro e non oltre 20 gg.
dalla richiesta;
- per le dimissioni del Consiglio direttivo.
La convocazione avverrà con lettera o affissione nelle bacheche comunali almeno 15 gg. liberi prima della riunione.
L’Assemblea nomina di volta in volta un Socio con funzioni di Presidente uno di Segretario ed all’occorrenza di scrutatori.
ARTICOLO 11
Spetta all’Assemblea:
a) approvare o modificare lo Statuto e l’eventuale Regolamento;
b) determinare le linee generali dell’attività dell’Associazione e prendere tutte quelle delibere che riterrà opportune;
c) approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, per l’anno
solare, depositati almeno cinque giorni prima presso la sede sociale;
d) fissare i contributi dei Soci;
e) eleggere fra i Soci i membri del Consiglio Direttivo;
f) deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
g) nominare tre Revisori dei Conti.
ARTICOLO 12
L’Assemblea verrà validamente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto più uno. Trascorsa
un’ora dall’orario di quella fissata in prima convocazione, l’assemblea
si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per:
a) deliberazioni di eventuali fusioni, scioglimento, cambio di statuto
dell’Associazione che, dovranno essere prese dalla maggioranza assoluta
(come da art.22).
ARTICOLO 13
Tutte le deliberazioni dovranno essere verbalizzate e firmate dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea precedentemente
eletti.
ARTICOLO 14
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo, che deve essere sempre dispari, è fissato dall’Assemblea.
L’Assemblea nominerà inoltre tre Soci supplenti per le eventuali
integrazioni di cui all’art. 18 e quindi con i voti dell’Assemblea
verrà eletto il Consiglio Direttivo che sarà di minimo nove eletti, i
quali a loro volta, eleggeranno il Presidente, il Vicepresidente, e il
Cassiere.
ARTICOLO 15
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all’anno;
il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo di propria
iniziativa oppure su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri e deve
convocarlo entro dieci giorni.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato d’urgenza, con le modalità sopra descritte, ed entro tre giorni.
ARTICOLO 16
Il Consiglio è l’organo direttivo permanente dell’Associazione e
delibera su qualsiasi argomento che non sia riservato all’Assemblea.
Spetta particolarmente al Consiglio:
a) deliberare senza motivazione in merito all’ammissione dei soci;
b) predisporre i bilanci;
c) proporre all’Assemblea i contributi a carico degli iscritti;
d) dar corso alle deliberazioni dell’Assemblea;
e) deliberare sulla decadenza da Soci a norma dell’art. 7.
ARTICOLO 17
Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo rappresenta anche agli
effetti di legge l’Associazione stessa, nomina il Segretario, convoca
il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni, firma le delibere e
firma anche il rendiconto annuale da presentare ai Soci; in caso di sua
assenza, o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal
Vicepresidente eletto a norma dell’art. 14.
Il Segretario dell’Associazione redige i verbali, attende alla
corrispondenza aggiornando il Presidente, cura la tenuta del libro
Soci, trasmette gli inviti per le riunioni del Consiglio e delle
Assemblee Soci e tiene aggiornato l’archivio atti dell’Associazione.
Il Cassiere ha il compito di tenere i libri cassa, provvedere alla
tenuta e compilazione dei libri di legge, all’invio dei pagamenti su
mandato del Presidente o del consiglio e alla riscossione dei crediti.
ARTICOLO 18
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal
Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la
maggioranza dei membri presenti.
Qualora per dimissioni, decesso o qualsiasi altra causa si rendesse
vacante un seggio del consiglio, subentrerà un Socio nominato a
integrazione, ai sensi dell’art. 14, con il maggiore numero di voti o,
a parità di voti, il più anziano di età.
ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo si rinnova ogni tre anni ed i membri sono rieleggibili. Le cariche sono tutte gratuite.
ARTICOLO 20
Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività
verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro.
Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno
dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, etc.)
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e non
attribuiscono alcun diritto a rimborsi di spese sostenute per
l’esercizio delle stesse.
Eventuali spese di rappresentanza devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 21
Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività
verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro.
Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno
dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, etc.)
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e non
attribuiscono alcun diritto a rimborsi di spese sostenute per
l’esercizio delle stesse. Eventuali spese di rappresentanza devono
essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 22
Il presente Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:
a) che la proposta di modifica sia posta all’o.d.g. dell’Assemblea;
b) che all’Assemblea siano presenti almeno metà dei soci aventi diritto al voto più uno;
c) che la proposta di modifica ottenga l’approvazione della maggioranza assoluta.
ARTICOLO 23
“Nelle assemblee dell’Associazione e nelle riunioni del consiglio
Direttivo, il Consiglio stesso ha la facoltà di invitare un
rappresentante del Comune, senza diritto di voto e solo in veste di
auditore.”
ARTICOLO 24
Le norme del presente Statuto sono integrate dal regolamento interno
predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.
ARTICOLO 25
Le sorti decisive dell’Associazione sono dunque nelle mani dei soci ed i soci devono attenersi allo Statuto ed ai loro doveri.
Per i casi contemplati dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel titolo II del 1° libro del C.C.
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